L’attivista di Gezi Park in carcere dal 2017
Redazione TheBlackCoffee
Si tratta della terza sentenza della Corte in merito alla vicenda; tutte si sono espresse a favore della scarcerazione di Kavala.
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito con la sentenza del 25 agosto 2026 (caso Kavala contro Turchia n. 2) che l’intera privazione della libertà di Osman Kavala, a partire dal 10 dicembre 2019, era incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha ordinato alla Turchia di garantirne la scarcerazione il prima possibile e di eliminare le conseguenze della sua condanna.
Mehmet Osman Kavala, è un cittadino turco nato nel 1957, attualmente detenuto a Istanbul.
Kavala, imprenditore, filantropo e difensore dei diritti umani. Ha partecipato alla creazione di numerose organizzazioni non governative (“ONG”) e movimenti della società civile attivi nei settori dei diritti umani, della cultura, degli studi sociali, della riconciliazione storica e della tutela ambientale.
L’uomoè stato privato della libertà senza interruzione dal 18 ottobre 2017. Inizialmente era sospettato di aver tentato di rovesciare il governo turco con la forza e la violenza, in relazione agli eventi di Gezi Park, e di aver tentato di rovesciare l’ordine costituzionale, in relazione al colpo di stato del 15 luglio 2016 che ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in Turchia dal 20 luglio 2016 al 18 luglio 2018.
Il 25 aprile 2022, la XIII Corte d’Assise di Istanbul ha condannato Kavala per il reato relativo agli eventi di Gezi Park, infliggendogli l’ergastolo aggravato; ha inoltre disposto la sua detenzione continuata in relazione a tali eventi. La condanna è stata confermata dalla Corte d’appello il 28 dicembre 2022, e poi dalla Corte di Cassazione il 28 settembre 2023.
La detenzione è stata oggetto di due sentenze della Corte Europea ei Diritti Umani.
Nella sentenza Kavala contro Turchia, del 10 dicembre 2019, la Corte ha riscontrato violazioni degli articoli 5 §§ 1 e 4 e dell’articolo 18, considerati congiuntamente all’articolo 5 § 1 della Convenzione, a causa della mancanza di “ragionevolezza” dei
sospetti utilizzati per giustificare l’iniziale collocamento dell’uomo in custodia cautelare e la sua continuazione.
La sentenza è stata trasmessa al Comitato dei Ministri per la supervisione della sua esecuzione – Il 2 febbraio 2022 il Comitato dei Ministri ha deciso, con una risoluzione interlocutoria, di sottoporre alla Corte la questione se la Repubblica di Turchia non abbia adempiuto al suo obbligo di rispettare la sentenza. L’11 luglio 2022 la Corte ha emesso la sentenza Kavala contro Turchia (procedimento per violazione di brevetto), nella quale ha concluso che tale obbligo non era stato rispettato.
Decisione della Corte e mancato esaurimento dei ricorsi interni – La Corte ha ritenuto che il ricorrente non fosse tenuto ad attendere l’esito dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale turca, in considerazione della sua detenzione continuativa dall’ottobre 2017 e del suo costante, seppur infruttuoso, ricorso a tutti i ricorsi interni.
Ha inoltre rilevato che il caso era caratterizzato da una persistente mancata esecuzione delle sentenze della Corte, dalla mancanza di effetti tangibili della sentenza di assoluzione e da una serie di misure di detenzione incompatibili con le conclusioni della sentenza Kavala contro Turchia del 19 dicembre 2019. Nel dispensare il ricorrente dall’obbligo di attendere l’esito dei suoi due ricorsi individuali pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale, la Corte ha tenuto conto dell’eccessiva durata del loro esame.
Articoli 10 e 11 – La Corte ha ritenuto che gli atti per i quali il ricorrente era accusato – partecipazione al dibattito pubblico, assistenza a iniziative della società civile, attività di patrocinio e sostegno alle pacifiche manifestazioni di Gezi Park – rientrassero nell’ambito dei diritti garantiti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione.
Equiparando tali attività all’elemento materiale di un reato di eccezionale gravità, senza accertare la partecipazione diretta del ricorrente agli atti di violenza commessi da terzi, i tribunali nazionali gli avevano imposto una responsabilità penale manifestamente sproporzionata e arbitraria. La Corte ha rilevato che il modo in cui il Codice penale era stato interpretato nel caso di specie, in relazione alle accuse mosse contro il ricorrente riguardo agli eventi di Gezi Park, aveva avuto l’effetto di estendere la portata di tale Codice in modo imprevedibile, non garantiva la necessaria protezione minima contro le interferenze arbitrarie e non poteva quindi essere considerato “prescritto dalla legge”. La Corte ha concluso che vi era stata una violazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione.
Articolo 5 § 1 -La Corte ha rilevato che l’intero periodo di privazione della libertà del ricorrente a partire dal 10 dicembre 2019 è stato arbitrario, in quanto non basato su motivi ragionevoli che perseguissero alcuno degli obiettivi legittimi sanciti dalla Convenzione. Inoltre, le autorità hanno agito in malafede, cercando motivi alternativi per garantire la continuazione della detenzione del ricorrente e per eludere i requisiti del diritto interno. Né la detenzione del ricorrente nel caso di specie, basata
sull’esecuzione di una sentenza emessa a seguito di un procedimento in cui vi è stata una flagrante violazione della giustizia, può essere considerata “legittima” ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.
La Corte ha concluso che la privazione della libertà del ricorrente, considerata nel suo complesso a partire dal 10 dicembre 2019, ha comportato una violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.
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Sabato, 5 settembre 2026 – Anno VI – n°36/2026
In copertina: Mehmet Osman Kavala – Foto: Janbazian (2015)

