Il Consiglio raggiunge un accordo su un regolamento UE
Redazione TheBlackCoffee
L’8 dicembre scorso, il Consiglio dell’Unione Europea ha messo a punto la sua posizione su una normativa UE volta ad accelerare e semplificare le procedure di rimpatrio delle persone il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare. Il regolamento istituisce procedure a livello dell’UE per il rimpatrio, impone obblighi a coloro che non hanno il diritto di soggiornare e predispone strumenti per la cooperazione tra gli Stati membri. Consente inoltre agli Stati membri di creare centri di rimpatrio nei paesi terzi.
L’accordo tra gli Stati membri è stato raggiunto solo sei mesi dopo che il Consiglio europeo del 26 giugno aveva chiesto di intensificare gli sforzi per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri. Il regolamento sui rimpatri imporrà obblighi rigorosi ai rimpatriati, i quali sono tenuti innanzitutto a ottemperare all’obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato e a cooperare con le autorità. Tra gli altri obblighi figurano quelli di
rimanere a disposizione delle autorità, di presentare un documento di identità o di viaggio, di fornire i propri dati biometrici e di non opporsi in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio.
Sono inoltre previste conseguenze quando le persone a cui è stato imposto il rimpatrio non cooperano. Gli Stati membri possono decidere di rifiutare o ridurre determinate prestazioni e indennità, rifiutare o revocare i permessi di lavoro o imporre sanzioni penali che, secondo la posizione del Consiglio, dovrebbero
includere anche la reclusione. Il regolamento chiarisce che il “paese di rimpatrio” può essere un paese con il quale esiste un accordo o un’intesa sulla cui base la persona che non ha il diritto di soggiornare nello Stato membro è accettata. Stabilisce inoltre le condizioni per creare tali accordi o intese, che, ad esempio, possono essere conclusi esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.
Gli accordi o intese conterranno inoltre le procedure per il rimpatrio di persone il cui soggiorno è irregolare, le condizioni per il loro soggiorno nel paese terzo e le conseguenze in caso di mancato rispetto dell’accordo
o dell’intesa. I centri di rimpatrio possono fungere sia da centri per il successivo rimpatrio verso il paese di rimpatrio finale sia da destinazione finale.
Il regolamento prevede misure speciali per le persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza e nei confronti delle quali può essere emesso, ad esempio, un divieto d’ingresso che superi la normale durata massima di 10 anni o persino un divieto d’ingresso di durata indeterminata. Inoltre gli Stati membri possono imporre il trattenimento, anche in istituti penitenziari. Il periodo di trattenimento può anche essere più lungo di quanto normalmente previsto.
Attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, gli Stati membri potranno riconoscere ed eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro nei confronti di una persona che dovrebbe lasciare il territorio dello Stato membro, senza dover avviare la procedura di emissione di una
nuova decisione di rimpatrio. In tal modo, si invia un messaggio forte ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vale a dire che non potranno evitare il rimpatrio fuggendo in un altro Stato membro.
Il riconoscimento reciproco della decisione di rimpatrio emessa da un altro paese non è ancora obbligatorio. Secondo la posizione del Consiglio, la Commissione europea valuterà il funzionamento del riconoscimento reciproco due anni dopo l’entrata in applicazione e, se del caso, presenterà una proposta legislativa per
renderlo obbligatorio per tutti gli Stati membri.
Il regolamento sui rimpatri introdurrà un ordine europeo di rimpatrio, un modulo nel quale gli Stati membri dovranno indicare gli elementi principali della decisione di rimpatrio. L’ordine di rimpatrio sarà caricato dagli Stati membri nel sistema d’informazione Schengen, il sistema di condivisione delle informazioni per la
sicurezza e la gestione delle frontiere nell’UE. In tal modo si faciliterà il riconoscimento reciproco, in quanto gli Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per riconoscere la decisione di rimpatrio di un altro Stato membro. Se una persona cui è stato ordinato di lasciare l’UE si sposta in un altro Stato membro,
tale paese potrà eseguire direttamente la decisione di rimpatrio emessa dal primo Stato membro sulla base dell’ordine di rimpatrio europeo. Gli Stati membri hanno deciso che l’ordine europeo di rimpatrio sarà introdotto al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento sui rimpatri.
L’accordo raggiunto oggi servirà da base per il Consiglio per avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di concordare il testo giuridico definitivo. Il patto sulla migrazione e l’asilo — adottato nel giugno 2024 e la cui applicazione inizierà a partire dal giugno 2026 — comprende quasi tutti gli aspetti della politica in materia di migrazione e asilo, tra cui i controlli sanitari e di sicurezza, le condizioni di accoglienza, le procedure di asilo e le misure di emergenza.

«Tre migranti irregolari su quattro nei confronti dei quali è stata emessa una decisione di rimpatrio nell’UE continuano a rimanere anziché rimpatriare. Sono lieto – afferma Rasmus Stoklund, ministro danese dell’Immigrazione e dell’integrazione – che abbiamo raggiunto un accordo su un nuovo regolamento UE in materia di rimpatri. Ritengo che la nuova serie di norme possa contribuire in modo significativo a migliorare questi dati. Per la prima volta i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare saranno soggetti a obblighi e gli Stati membri disporranno di un pacchetto di strumenti decisamente migliore: sono previsti, ad esempio, periodi di trattenimento e divieti di ingresso più lunghi. In aggiunta, grazie all’accordo odierno, sia l’Unione
europea che uno o più Stati membri potranno concludere un accordo o un’intesa con un paese terzo in materia di centri di rimpatrio».
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Sabato, 20 dicembre 2025 – Anno V – n°51/2025
In copertina: foto di archivio fotografico Ishtar Immagini/Laura Sestini (©tutti i diritti riservati)

