lunedì, Aprile 29, 2024

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26 giugno – Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura

La tortura, benché vietata da Convenzioni e articoli di legge, è una consuetudine ancora da sradicare

di Laura Sestini

L’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, promulgata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata da 160 Stati afferma: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti”.

Quattro decadi dopo – il 26 giugno 1987 – entra in vigore la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti redatta dall’ONU – mentre a dicembre 1997 la stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiara il 26 giugno la Giornata Internazionale contro questa pratica disumana.

Nonostante le numerose ratifiche da parte degli Stati di tutti i continenti, la pratica della tortura rimane una consuetudine in molti Paesi  – in maggioranza africani, dove in molti casi non è perseguita per legge – e in ambiti militari e civili anche di Stati riconosciuti come democratici o messaggeri di democrazia.

Non ci si può sottrarre dal prendere come esempio recente la morte di George Floyd – avvenuta il 25 maggio 2020 a Minneapolis, nello Stato statunitense del Minnesota – per l’atto violento e discriminatorio della polizia locale, che ha procurato il decesso del 47enne afro-americano per soffocamento, attraverso la pratica militare del ginocchio sul collo (knee-to-neck-move). Il grave atto ha scatenato le proteste della numerosa comunità afro-americana statunitense, alle quali si sono uniti cittadini di tutte le etnie e le associazioni per i diritti umani, contro il razzismo e contro la violenza – andate avanti per quasi un mese e che hanno portato allo smascheramento di altri delitti simili, commessi dagli agenti di polizia.

La Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura nel 1989, ma essa stessa si è macchiata di atti gravissimi durante la tristemente famosa manifestazione di protesta contro il G8 a Genova del luglio 2001, a causa delle ‘finalità punitive’ della polizia antisommossa nei confronti dei manifestanti in piazza, nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, che procurarono la morte di Carlo Giuliani e numerose lesioni gravi – fino al coma – di diversi attivisti inermi.

L’Italia inserirà il reato di tortura nel suo Codice Penale solamente nel 2017 – con l’articolo 613-bis, che prevede pene da 4 a 10 anni e fino a 12 se chi perpetra l’atto è un pubblico ufficiale – e dopo essere stata condannata per i reati di tortura – per mano della polizia – dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, alla quale numerosi manifestanti picchiati a Genova avevano fatto ricorso.

L’articolo di cui sopra cita: “Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

La lista di chi ha subito torture – o tuttora le subisce – è lunghissima:  tra i Paesi affacciati sul Mediterraneo che la praticano abitualmente a diversi livelli possiamo senz’altro citare l’Egitto e il nostro connazionale Giulio Regeni ivi deceduto per le pratiche brutali subite nel 2016; la Turchia, la Siria, Israele, e numerosi Paesi balcanici che ne hanno ampiamente fatto uso prima e durante la Guerra degli anni 90 o le precedenti dittature, quali la Romania di Ceaușescu.

In copertina: ricostruzione ospitata dal Museo della Tortura di Vienna.

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