Il caso di un ex operaio Ilva di Taranto
Redazione TheBlackCoffee
Dopo aver tentato invano in Italia una causa di accertamento per la morte da esposizione di amianto di un lavoratore Ilva di Taranto, la moglie e il figlio hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU – la quale sentenza, depositata il 27 marzo (ricorso n. 30336, AFFAIRE c. Italie, Laterza e D’Errico ), ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 2 che assicura il diritto alla vita, poiché non sarebbero state condotte indagini efficaci per accertare le vere cause di morte dell’uomo, scomparso per un tumore ai polmoni dopo aver lavorato 24 anni nel polo industriale pugliese.
All’inchiesta interna italiana, i congiunti del defunto hanno mostrato le loro doglianze sostenendo che l’indagine non fosse stata effettuata sufficientemente approfondita poiché le autorità interne non avevano considerato la perizia che conteneva, secondo loro, elementi giustificanti il proseguimento delle indagini. Hanno ritenuto, in particolare, che in tal modo sarebbe stato impossibile individuare i responsabili della morte del proprio caro e credendo che le autorità non avrebbero dovuto chiudere la procedura; a maggior ragione, in quanto il giudice per le indagini preliminari non aveva escluso l’origine professionale della patologia del lavoratore.
Il Governo è stato del parere che l’indagine sia stata adeguata ed efficace, spiegando che il Pubblico Ministero avesse chiesto la classificazione senza ulteriori provvedimenti del caso, sulla base del fatto che le prove raccolte non erano sufficienti a sostenere l’accusa, e sottolineando che i ricorrenti avessero la possibilità di opporsi alla decisione in questione, nonché che le loro argomentazioni fossero state debitamente esaminate dal GIP, il quale avesse respinto l’opposizione con una decisione che ritenuta adeguata e circostanziata, spiegando, al riguardo, che essa si basava in particolare sull’assenza di elementi comprovanti un nesso causalità tra l’esposizione del defunto a sostanze nocive, quando lui era impiegato all’Ilva, e la sua patologia. In questo contesto, il Governo ha ritenuto che le indagini successive non avrebbero consentito di ottenere altre informazioni utili.
Alla Corte di Strasburgo, viceversa, le omissioni di accertamento sono state imputate all’Italia e conseguentemente condannata.
La Corte ricorda che l’obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita diritto alla vita comporta non solo obblighi positivi materiali ma anche l’obbligo procedurale positivo di assicurare che ci sia un sistema giudiziario efficace e indipendente per i casi di morte. Questo può variare a seconda delle circostanze, ma deve consentire l’accertamento dei fatti, e chiamare i responsabili a risponderne e fornire un’adeguata riparazione alle vittime.
L’articolo 2 può, e in alcune circostanze deve includere un meccanismo per l’azione penale. Per esempio, un’indagine penale è solitamente necessaria quando la morte è stata deliberatamente inflitta. Nel caso di omicidio colposo, l’obbligo relativo all’esistenza di un sistema giudiziario efficace può fornire ai parenti della vittima un rimedio davanti ai tribunali civili, da solo o in combinazione davanti al giudice penale, in grado di portare all’accertamento di un’eventuale responsabilità civile e all’assegnazione di un adeguato risarcimento (vedi caso Nicolae Virgiliu Tănase, sopra citata, §§ 137 e 157-159, 25 giugno 2019, e la giurisprudenza citata).
I requisiti dell’articolo 2 includono, tra gli altri, che l’indagine sia approfondita “il che significa che le autorità devono sempre compiere un serio sforzo per scoprire cosa è successo, e che non devono basarsi su conclusioni affrettate o infondate per chiudere l’indagine. Le autorità devono prendere tutte le azioni ragionevoli per ottenere le prove relative ai fatti in questione. Qualsiasi carenza nell’indagine che indebolisca la sua capacità di stabilire le cause del danno o l’identità dei responsabili rischia di non soddisfare lo standard di efficacia richiesto (Elena Cojocaru c. Romania, no. 74114/12, § 113, 22 marzo 2016).
…………………………………………………………………..
Sabato, 5 aprile 2025 – Anno V – n°14/2025
In copertina: le acciaierie Ilva di Taranto – Foto: Mafe de Baggis CC BY-SA 4.0